Pratiche sleali 2005/0029 IT
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- direttiva sulle pratiche commerciali sleali
- consumatore
- professionista
- prodotto
- pratiche commerciali tra imprese e consumatori
- falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori
- codice di condotta
- responsabile del codice
- diligenza professionale
- invito all'acquisto
- indebito condizionamento
- decisione di natura commerciale
- professione regolamentata
- pratiche 12
- commerciali 10
- sleali 8
- gruppo 8
- pratica 8
- medio 6
- ingannevoli 4
- rilevante 4
- consumatori 4
- elenco 4
- membro 4
- diretta 4
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- stati 2
- membri 2
- modificato 2
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- revisione 2
- presente 2
- direttiva 2
- impregiudicata 2
- fisica 2
Articolo 5
Divieto delle pratiche commerciali sleali
1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.
2. Una pratica commerciale è sleale se:
a) | è contraria alle norme di diligenza_professionale, e |
b) | falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. |
3. Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:
a) | ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7 o |
b) | aggressive di cui agli articoli 8 e 9. |
5. L'allegato I riporta l'elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva.
Sezione 1
Pratiche commerciali ingannevoli
Articolo 5
Divieto delle pratiche commerciali sleali
1. Le pratiche commerciali sleali sono vietate.
2. Una pratica commerciale è sleale se:
a) | è contraria alle norme di diligenza_professionale, e |
b) | falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. |
3. Le pratiche commerciali che possono falsare in misura rilevante il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere sono valutate nell'ottica del membro medio di tale gruppo. Ciò lascia impregiudicata la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:
a) | ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7 o |
b) | aggressive di cui agli articoli 8 e 9. |
5. L'allegato I riporta l'elenco di quelle pratiche commerciali che sono considerate in ogni caso sleali. Detto elenco si applica in tutti gli Stati membri e può essere modificato solo mediante revisione della presente direttiva.
Sezione 1
Pratiche commerciali ingannevoli
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